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INTERESSANTI NOVITA' PER I COLLEGHI CHE GESTISCONO O LAVORANO IN UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Cari Colleghi,
come potrete leggere nella lettera del dott. DEL LUCCHI Giorgio che in quella della FIPCF (Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica) risulta chiaramente che la suddetta Federazione ha tra i suoi vari compiti istituzionali anche il raggiungimento del benessere psicofisico dei propri iscritti.Questo vuol dire che il compito delle ASD, iscritte alla FIPCF (e solo queste) non è solo il momento sportivo ma bensì anche tutto lo svolgimento della ginnastica per il benessere dei propri soci.
E' inutile che vi spieghi quanto questo ampliamento delle attività possa risultare importante, consiglio quindi a tutti di iscriversi alla FIPCF.
Sul sito della Federazione vi sono tutte le modalità di adesione.
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Si invia a tutti gli iscritti questa interessantissima lettera inviata dal Presidente della Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica al nostro Presidente, nella quale ci informa dell’inserimento all’interno degli scopi statutari del Coni e pertanto di riflesso della Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica, della dicitura “integrazione sociale e culturale degli individui”; tale dicitura non assume un valore meramente formale ma bensì rappresenta un sostanziale riconoscimento dell’opera svolta dalla Federazione in oggetto a livello di benessere dell’individuo non considerandolo solamente da un punto di vista prettamente fisico ma in un’ottica di politiche associative.
Tale riconoscimento rende finalmente giustizia anche a una tematica di natura prettamente fiscale che negli ultimi tempi si era consolidato in maniera non corretta secondo lo scrivente,in quanto vi era da parte degli organi accertatori l’errata convinzione che l’attività di “palestra” in quanto tale non è attività sportiva ma attività di natura “commerciale” e come tale soggetta a tassazione.
Questo ragionamento trae le sue origini dal concetto di stesso di attività sportiva di cui riassumiamo brevemente gli aspetti essenziali

“Il termine “esercizio diretto” è stato sempre indicato da parte sia dell’Enpals sia dall’Agenzia delle entrate in termini prettamente restrittivi rispetto all’articolo 37 della 342/2000 ; infatti l’articolo in oggetto e le circolari esplicative inquadrano tale tipologia di compenso sportivo tutto cio’ che è funzionale all’evento sportivo o all’attività sportiva ; tale interpretazione è la più corretta in quanto attività sportiva riguarda tutta la attività sia che sia rivolta a performance di natura agonistica, gare o eventi, sia che sia rivolta alla ricerca dello sport come attività di ginnastica sportiva, di benessere sportivo per l’individuo.
Tale evoluzione della materia sportiva è stata finalmente riconosciuta dall’Enpals stesso in quanto con la circolare nr. 18 del 19/11/2009 ha offerto chiarimenti in merito all’applicazione dei compensi sportivi in essere.
Infatti il legislatore ha chiarito con l’articolo 35 avente natura di interpretazione autentica e quindi retroattiva, che i compensi sportivi sono erogabili con riferimento alla attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica: BENESSERE INTESO COME ATTIVITA’ SPORTIVA DELL’INDIVIDUO E NON SOLO LEGATO A GARE, EVENTI, COMPETIZIONI
Lo stesso istituto (Enpals) precisa anche in base ai chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, che per la nozione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell’ambito delle manifestazioni sportive ovvero siano a queste funzionali.
Pertanto siamo soddisfatti di questo ulteriore riconoscimento che permette di fare chiarezza in una materia come quella fiscale che spesso da adito a incertezze, dubbi, differenti interpretazioni.
Giorgio De Lucchi
Tel. 0187620651
cell- 3492233908
e-mail: giorgdel@libero.it

LETTERA FIPCF IN ALLEGATO



Qui puoi prelevare materiali relativi all'argomento:

dalla FIPCF.PDF

2009-12-14




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