Atto Costitutivo 

È possibile consultare il documento ufficiale dell'atto costitutivo dell'Unione Nazionale Chinesiologi.
Scarica il file pdf:

 AttoCostitutivo1962.pdf 

 

 

Statuto 

TITOLO I

 DISPOSIZIONI FONDAMENTALI


ART. 1 – COSTITUZIONE E NOZIONE DELL’UNIONE NAZIONALE DEI CHINESIOLOGI

1. L’Unione Nazionale Chinesiologi è associazione di soggetti, accomunati dalla formazione, specializzazione e pratica professionale di attività attinenti alle scienze motorie, esercitata conformandosi ai criteri scientifici, etici, sociali e professionali desumibili dal presente statuto e dagli atti da esso discendenti.

2. L’Unione Nazionale Chinesiologi, abbreviabile in U.N.C., e di seguito così denominata nel presente statuto, è libera associazione priva di scopo di lucro, organizzata secondo criteri di rappresentatività, democraticità e sussidiarietà.

3. Per potersi associare all’U.N.C. occorre possedere i requisiti di cui al comma 1 ed essere muniti di diploma di laurea in scienze motorie o altro equivalente titolo straniero, ovvero del diploma rilasciato da un ISEF.

4. Ai fini del presente statuto e di tutte le disposizioni e atti che ad esso si conformano, i soggetti di cui al capoverso precedente sono denominati “chinesiologi laureati”, abbreviabile in “CL”.

5. I soggetti di cui al comma 4 debbono in ogni caso possedere  qualifiche pari almeno al sesto livello previsto dall'European Qualification Framework di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008  in relazione a tutti i settori di intervento previsti dalla norma UNI 11475 e succesive evoluzioni.

6. Possono iscriversi all'UNC, in elenchi speciali istituiti in conformità al presente statuto, anche i soggetti che, pur non avendo conseguito titoli accademici indicati nel precedente capoverso, hanno qualifiche che consentano loro di esercitare, ed effettivamente esercitino, attività tecniche in materia motoria, limitatamente a quelle previste dal successivo articolo 4 comma 2.

7. Ai fini del presente statuto e di tutte le disposizioni e atti che ad esso si conformano, i soggetti di cui al capoverso precedente sono denominati “Chinesiologi Tecnico Sportivi”abbreviabile in “CTS” .

8. I Chinesiologi Tecnico-Sportivi debbono in ogni caso possedere  qualifiche pari, a seconda dei casi, almeno al quarto o al quinto livello previsto dall'European Qualification Framework di cui alla  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, e apposita certificazione di detta qualifica

9. L'Unione Nazionale Chinesiologi ha sede in Cuneo corso Nizza 58. La sede può essere variata con provvedimento del Presidente, da pubblicarsi per almeno 90 giorni sul sito dell'UNC e comunicarsi al Consiglio Nazionale e alle Autorità Amministrative che, a qualunque funzione o titolo preposte, debbano essere informate; detta modifica al presente statuto può pertanto essere adottata senza l'osservanza delle procedure ordinarie.

 

ART. 2 - OGGETTO E SCOPO

1. Principali finalità dell’UNC sono:

1) coordinare ed unificare le singole iniziative di quanti, in base ai titoli di cui all'art. 1 comma 3, operano nelle varie specializzazioni della chinesiologia (ginnastica adattata, preventiva, formativa, ricreativa, sportiva, o altre definizioni che vengano adottate nelle varie tipologie di Lauree riferentesi alle Scienze Motorie), e/o in qualunque sede insegnano Scienze Motorie creando e distinguendo una categoria di professionisti qualificati, denominati chinesiologi laureati; con le stesse modalità, creare e distinguere una categoria di soggetti che, in base ai criteri e alle qualifiche di cui all'art. 1 comma 6,  operino nell'ambito della preparazione atletico-sportiva e dell'attività motoria a scopo ricreativo

2) tutelare il titolo di studio, le competenze e le qualifiche e l’esercizio professionale degli associati, con particolare riferimento a quelli che si dedicano alla libera professione in forma totale, preminente o complementare;

3) vigilare attentamente affinché l’esercizio della professione sia consentito solamente a chi possiede titoli e competenza, secondo le leggi vigenti e comunque per la tutela dell’interesse dei destinatari del servizio e dell’immagine della categoria;

4) suscitare l’interesse dell’opinione pubblica onde stimolare una coscienza chinesiologica;

5) incrementare lo studio, il progresso e la ricerca scientifica della chinesiologia, aggiornando gli associati con studi comparati sul progresso raggiunto in campo internazionale;

6) istituire corsi di formazione sia per docenti di educazione fisica, di educazione motoria, di scienze motorie e sportive, sia per gli esercenti la libera professione;

7) appoggiare e promuovere le iniziative che rechino vantaggio all’affermazione della categoria e della professione;

8) collaborare con le varie associazioni di categoria per la soluzione di problemi di comune interesse;

9) promuovere e proporre ai propri associati iniziative di qualificazione e certificazione professionale;

10) intraprendere ogni iniziativa utile per promuovere la professione, la professionalità, la certificazione e la qualificazione degli associati e di tutti gli esercenti attività riconducibili alla professione di chinesiologo, alla luce delle acquisizioni giuridiche, anche di livello europeo, e sociali in materia di servizi e professioni, anche promuovendo la costituzione di associazioni di secondo grado e partecipandovi, e sostenendo tutte le iniziative politiche, amministrative e giuridiche idonee a determinare il progresso della condizione professionale degli associati;

11) Svolgere attività in qualità di ente formatore;

12) Curare e promuovere la formazione permanente degli associati, i quali hanno il dovere di procedere all’aggiornamento professionale costante.

2. L’U.N.C. costituisce, adegua e incrementa la propria struttura organizzativa e operativa in modo da perseguire in maniera efficace ed adeguata le finalità di cui al presente statuto.

3. L’U.N.C. adotta un codice deontologico che preveda sanzioni proporzionate alle violazioni commesse e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet ed, eventualmente, con altri mezzi; con le stesse modalità cura altresì la pubblicazione delle principali deliberazioni relative alle elezioni degli organi dell’Associazione e alla individuazione dei titolari delle cariche sociali e dei bilanci.

 

ART. 3 – SIMBOLO

1. L’U.N.C. è contraddistinta dal seguente simbolo: cerchio diviso da un diametro verticale in due semi-cerchi nei quali sono iscritte le seguenti raffigurazioni grafiche: nel semicerchio di destra una semipista di atletica leggera con sovrapposizione della fiaccola olimpica; nel semicerchio di sinistra la metà dello uomo di Leonardo e la scritta verticale U.N.C., sigla dell’associazione.

2. L’UNC procede al deposito e alla registrazione di marchi e segni distintivi idonei all’identificazione dei propri associati, delle loro attività e di quant’altro connesso e rilevante ai fini associativi, ne regolamenta l’uso e ne cura la gestione.

ART. 4 - OGGETTO DELLA PROFESSIONE

1. L’oggetto della professione di chinesiologo laureato riguarda le attività psicomotorie dell’uomo, comunque denominate e finalizzate, con orientamento adattativo, sportivo, ricreativo, formativo, preventivo, e comunque volte a qualsiasi altro scopo pertinente.

2. Per quanto non espressamente dettagliato nel presente Statuto o in altri atti normativi dell'UNC, l'oggetto della professione di chinesiologo laureato  comprende tutti gli aspetti di cui alla norma UNI 11475

3. L’oggetto della professione di chinesiologo tecnico-sportivo riguarda le attività psicomotorie dell’uomo, comunque denominate e finalizzate, limitatamente a quelle aventi orientamento atletico-sportivo e ricreativo, e comunque volte ad altro scopo pertinente a detti orientamenti.

4. Al chinesiologo è riconosciuta competenza sull’uso dei mezzi tecnici costituiti da impianti, attrezzature e da quanto occorre nell’esercizio della libera professione.

 

ART. 5 - INCOMPATIBILITA’ PROFESSIONALE

1. La professione di chinesiologo è incompatibile con l’esercizio di altre attività e professioni che ledono il prestigio ed il decoro della professione stessa, o che comportino in qualsiasi modo la violazione di alcuno dei principi o delle disposizioni dettate dall'UNC per la professione di chinesiologo.

 

ART. 6 - SEGRETO PROFESSIONALE

1. Il chinesiologo ha l’obbligo del segreto professionale.

2. Il chinesiologo si attiene scrupolosamente alle normative e alle altre prescrizioni, di qualunque rango e provenienza, in materia di rispetto della riservatezza dei dati che gli vengono comunicati per ragioni di esercizio della professione, con particolare riferimento ai dati personali sensibili.

 

TITOLO II ORGANI E STRUTTURA

Capo I NORME GENERALI

 

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE E ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

1. L’U.N.C. organizza gli associati e le proprie attività attraverso i seguenti livelli:

a) sedi provinciali per i Chinesiologi Laureati e sedi di macrozone per i Chinesiologi Tecnico-Sportivi: ove istituite sono le sedi responsabili dell'attuazione ed esecuzione concreta delle scelte per l'affermazione delle attività e delle politiche dell'U.N.C..a livello provinciale, cui si perviene attraverso la valorizzazione e l’organizzazione degli associati e attraverso l’elaborazione e la realizzazione delle proposte, in armonia con le politiche e le scelte di livello nazionale.

Esse rappresentano sotto il profilo culturale e scientifico l’U.N.C. nei confronti dei livelli istituzionali e della società civile sul territorio.

b) Sede Nazionale: rappresenta l’identità politica e culturale complessiva dell’Associazione e ne garantisce l’unità: è inoltre la sede della sintesi e dell'elaborazione delle strategie di sviluppo dell’U.N.C.

Nella sua azione di governo complessivo la sede nazionale interviene anche con poteri di surroga nei compiti non assolti dal livello decentrato e rappresenta l’Associazione nei confronti di tutti i livelli istituzionali e della società civile, con particolare riferimento alla dimensione nazionale e sopranazionale.

2. L’elezione a qualsiasi livello degli organi dell’Associazione, regolata dal presente statuto, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo, in conformità a quanto previsto dal presente statuto

3. Dette cariche non possono essere inoltre ricoperte da soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, anche ai sensi del codice deontologico, con l’U.N.C. ovvero che si trovino in situazioni di incompatibilità, dovute, oltre che alle cause previste dal presente statuto, all’esercizio di attività o a pubbliche o notorie prese di posizione non conciliabili con le finalità dell’U.N.C. e i metodi, stabiliti dal presente statuto, per perseguirle.

4. E’ comunque preclusa l’elezione alle cariche inerenti agli organi dell’Associazione a chi abbia riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’U.N.C..

5. In caso di segnalazione di anomalie di funzionamento, irregolarità di gestione o violazione di disposizioni dettate dall'UNC o da soggetti pubblici, il Consiglio Nazionale dispone il commissariamento degli organismi territoriali su proposta del Presidente Nazionale delegando al medesimo l'attuazione della deliberazione con uno o più propri provvedimenti.

 

Capo II ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

SEZIONE I - Articolazioni territoriali relative ai Chinesiologi Laureati

 

ART. 8 - ORGANI PROVINCIALI

1. La rappresentanza territoriale dei Chinesiologi Laureati è articolata su base provinciale.

2. Sono organi provinciali:

- l’Assemblea Provinciale degli Associati;

- il Consiglio Provinciale;

- il Presidente Provinciale;

- il Vice Presidente Provinciale;

- il Delegato Provinciale;

- il Segretario/Tesoriere del Consiglio Provinciale;

3. In ogni provincia, in cui siano associati almeno dieci chinesiologi, è costituita l’U.N.C. Provinciale .

4. Se il numero dei chinesiologi è inferiore a dieci, è costituito un nucleo il cui rappresentante viene annualmente eletto dagli associati. In tale situazione il Consiglio Nazionale assume tutte le attribuzioni del Consiglio Provinciale previste nel presente Statuto.

5. Gli organi provinciali, secondo le loro rispettive funzioni e attribuzioni svolgono le proprie attività in materia scientifica, culturale e civile armonizzandole con le scelte e gli indirizzi decisi a livello nazionale e hanno l'autonomia gestionale che gli organismi nazionali di volta in volta conferiscono loro.

 

ART. 9 - ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

1. L’Assemblea, è composta da tutti gli aderenti all’U.N.C. Provinciale.

2. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per la disamina della rendicontazione di eventuali movimenti di denaro o altri beni da inviare agli organismi nazionali.

3. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Provinciale;

- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’U.N.C. Provinciale in armonia con la linea dell’U.N.C. Nazionale;

4. L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare. L’avviso é spedito per posta o altrimenti portato in modo dimostrabile a conoscenza di tutti gli associati, esclusi i sospesi dall’associazione, almeno quindici giorni prima dell’adunanza.

5. L’Assemblea é regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più

uno degli associati, in regola con il versamento delle quote annuali nazionali e provinciali, ed in seconda convocazione, con qualsiasi numero d’intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice di voti.

6. Il Presidente o il Segretario dell’Unione Provinciale, verificata la validità dell’assemblea, provvede a far eleggere il Presidente ed il Segretario dell’assemblea stessa.

 

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. L’Assemblea deve essere convocata almeno trenta giorni prima che scada il mandato al Consiglio Nazionale.

2. Per la validità dell’assemblea i votanti non devono, in ogni caso, essere meno di sette.

3. I componenti del Consiglio Provinciale sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi dai presenti all’assemblea per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.

4. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione, e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d’iscrizione, il maggiore di età.

5. Nelle elezioni del Consiglio Provinciale non è ammesso il voto per delega.

6. Al termine delle operazioni di voto, comunque non oltre due ore dall’inizio delle operazioni di voto, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, il Presidente della assemblea dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito dal Segretario dell’assemblea e da due scrutatori da lui scelti prima della votazione tra gli elettori presenti.

7. Ultimato lo scrutinio, il Presidente dell’assemblea ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale entro dieci giorni.

 

ART. 11- RECLAMI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI

1. Contro il risultato delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro il termine perentorio di dieci giorni dall’avvenuta proclamazione.

 

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE PER RICHIESTA DEGLI ASSOCIATI

1. Il Presidente Provinciale deve convocare entro trenta giorni l’assemblea quando ne ha fatta richiesta, per iscritto, con l’indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto degli associati.

 

ART. 13 - CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale è composto di cinque membri se gli associati all’associazione non superano i cento, di nove se superano i cento ma non i trecento, di undici se superano i trecento ma non i cinquecento, di quindici se superano i cinquecento; dura in carica cinque anni. Si scioglie, comunque, con il decadere del Consiglio Nazionale.

 

ART. 14 - CARICHE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Ciascun consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

2. In mancanza del Presidente o del Vice Presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione ed, a pari anzianità, il più anziano di età.

3. Le dimissioni o la decadenza di almeno due terzi dei Consiglieri comportano la decadenza dell’intero Consiglio.

4. La decadenza del Consiglio provoca, entro quarantacinque giorni, la convocazione della Assemblea Provinciale degli associati per nuove elezioni, a cura del Presidente uscente o, alla scadenza del relativo termine, da parte del Presidente Nazionale.

 

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale dell’U.N.C. ha le seguenti attribuzioni:

 

a) vigila per l’osservanza delle regole stabilite dalla deontologia professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione, e riporta le eventuali violazioni riscontrate agli organismi previsti dal codice deontologico;

b) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro e per l’indipendenza dell’U.N.C.;

c) deferisce all’autorità competente secondo il presente statuto gli iscritti assoggettabili a procedimenti disciplinari;

d) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell’esercizio professionale, tra gli associati all’associazione;

e) dà pareri in materia di liquidazione di onorari, a richiesta degli associati e della pubblica amministrazione;

f) rendiconta i movimenti di denaro e altri beni e ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale e al Presidente Nazionale; attua eventuali iniziative locali finalizzate al conseguimento degli scopi dell'UNC nell'ambito degli indirizzi generali delineati dal Consiglio Nazionale e sulla base della preventiva rendicontazione fornita al Consiglio Nazionale e al Presidente Nazionale per la necessaria approvazione da parte di quest'ultimo e la conseguente autorizzazione esecutiva, e l'eventuale impartizione di direttive ed istruzioni;

g) designa i rappresentanti dell’U.N.C. presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni di carattere locale, informando il Presidente Nazionale;

h) delibera le convocazioni dell’Assemblea;

i) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli associati di sua competenza;

l) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire il fabbisogno dell’U.N.C. Provinciale, una quota annuale, nonché un rimborso spese per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari.

 

ART. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Presidente dell’U.N.C. Provinciale convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l’anno.

2. Il Presidente deve altresì convocarlo senza ritardo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

ART. 17 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

1. I Consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio Provinciale sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio Provinciale e, in via suppletiva, del Consiglio Nazionale.

 

ART.18 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per morte, dimissioni, decadenza o per altre cause, il Presidente provvede entro l’anno di volta in volta con la nomina a consigliere dell’iscritto che nelle ultime votazioni fatte risulti il primo dei non eletti.

2. Tutti i nuovi nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Provinciale.

3. Nel caso che il numero dei consiglieri sostituiti complessivamente superi i due terzi dei componenti il Consiglio Provinciale, il Presidente deve, entro quarantacinque giorni, convocare l’assemblea per l’elezione dell’intero Consiglio; alla scadenza del relativo termine,se ancora non si è provveduto, la convocazione è indetta da parte del Presidente Nazionale..

 

ART. 19 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Se non si provvede all’integrazione del Consiglio Provinciale, se il Consiglio non è in grado di funzionare o se ricorrono altri gravi motivi il Consiglio può essere sciolto con provvedimento del Presidente Nazionale sentito il Consiglio Nazionale.

2. In caso di scioglimento e di mancata costituzione del nuovo Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario Straordinario, che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell’Assemblea per le elezioni del Consiglio Provinciale.

3. Il Commissario Straordinario, per l’espletamento delle sue funzioni, può nominare da due a quattro

Consiglieri.

4. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale e la nomina del Commissario Straordinario sono disposti dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale.

 

ART. 20 - DELEGAZIONE DELL’UNIONE NAZIONALE DEI CHINESIOLOGI OVE NON SIA COSTITUITO IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Nelle province nelle quali, come previsto dal presente Statuto, non esiste il Consiglio Provinciale, una Delegazione di uno o più professionisti che rappresenta l’associazione nei rapporti con l’autorità giudiziaria ed amministrativa è nominata dal Presidente Nazionale.

 

ART. 21 - PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente Provinciale

1) convoca e presiede il Consiglio;

2) convoca le assemblee;

3) cura l’ordinaria amministrazione e l’esecuzione dei provvedimenti d’urgenza attinenti ad atti e provvedimenti che, successivamente, dovranno essere ratificati dal Consiglio Provinciale.

2. Il Presidente Provinciale cura la predisposizione del rendiconto preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre, per l’approvazione, al Consiglio Provinciale.

 

ART. 22 - VICE PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Vice Presidente Provinciale sostituisce il Presidente Provinciale in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento all’esercizio delle proprie funzioni.

 

ART. 23 - DELEGATO PROVINCIALE

1. Se il numero dei chinesiologi nella provincia è inferiore a dieci, è costituito un nucleo il cui rappresentante, denominato Delegato Provinciale, è annualmente eletto dagli associati.

2. In tale situazione il Consiglio Nazionale assume tutte le attribuzioni del Consiglio Provinciale previste nel presente Statuto.

3. Nel caso in cui l’associazione provinciale non provveda alla nomina del Delegato Provinciale, il medesimo è nominato direttamente dal Presidente Nazionale.

4. Il Delegato Provinciale può svolgere tutte le funzioni di cui all'articolo 15, con particolare riferimento a quanto di cui alla lettera f).

 

ART. 24 - SEGRETARIO/TESORIERE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Segretario/Tesoriere del Consiglio Provinciale

- svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea del Consiglio Provinciale e coadiuva il Presidente Provinciale ed il Consiglio Provinciale nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione provinciale.

- cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Provinciale;

- cura la gestione della cassa dell’associazione provinciale, ne tiene idonea contabilità ed effettua le relative verifiche;

 

ART. 25 - DELEGATO TERRITORIALE

1. Il Presidente Nazionale nomina e revoca con proprio provvedimento il Delegato Territoriale.

2. Il Delegato Territoriale ha il compito di collaborare con i Presidenti Provinciali del Suo territorio al fine di rendere omogenee ed univoche le varie iniziative politiche e culturali sviluppate, autonomamente, dalle singole associazioni provinciali.

 

ART. 26 - LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione provinciale tiene i libri verbali delle

adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea Provinciale e del Consiglio Provinciale.

2. I libri dell’associazione provinciale sono visibili a qualsiasi iscritto che ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono prodotte a spese del richiedente.

 

SEZIONE II - Articolazioni territoriali relative ai Chinesiologi Tecnico-Sportivi

ART. 26 bis – MACROZONE E COMITATI TERRITORIALI DI MACROZONA

1. La rappresentanza territoriale dei Chinesiologi Tecnico-Sportivi è articolata sulla base di tre macrozone, corrispondenti alle seguenti aree

- area 1 nord-Italia (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino -Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna),

- area 2 Centro-Italia e Sardegna (Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise)

- area 3 Sud Italia e Sicilia (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).

2. In ciascuna macrozona è costituito un Comitato Territoriale, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo seguente.

 

ART. 26 ter – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI  COMITATI TERRITORIALI DI MACROZONA

1. Ai comitati territoriali di macrozona si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla sezione 1 del presente capo per i Chinesiologi Laureati, intendendosi la ripartizione territoriale non per province ma per macrozone.

2. Il numero minimo di Chinesiologi Tenico-Sportivi iscritti all'UNC in una macrozona per la costituzione del Consiglio di Macrozona è di cento

3. Ove in una macrozona il numero di Chinesiologi Tecnico-Sportivi sia inferiore a cento, si applica, in quanto compatibile, l'art. 20 del presente Statuto.

4. Resta inoltre ferma l'applicazione dell'art. 25 del presente statuto all'organizzazione territoriale dei Chinesiologi Tecnico-Sportivi.

 

Capo III ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

 

ART. 27 - ORGANI NAZIONALI

1. Sono organi nazionali:

- l’Assemblea Nazionale degli Associati;

- il Consiglio Nazionale;

- il Presidente Nazionale;

- i Vice Presidenti Nazionali;

- il Segretario del Consiglio Nazionale;

- il Collegio Nazionale dei Probiviri;

- se costituito, il Comitato di Presidenza

ART. 28- ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI ASSOCIATI

1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’U.N.C., ed è organo sovrano dell’associazione stessa.

2. L’Assemblea si riunisce almeno una volta ogni anno e delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’U.N.C., anche mediante l’elezione del Presidente Nazionale e l’approvazione del programma da lui presentato.

3. Essa inoltre:

- provvede alla elezione del Presidente e del Consiglio Nazionale;

- delibera sulle proposte relative a modifiche al presente Statuto  in conformità alle previsioni dell'articolo seguente

- delibera lo scioglimento e la liquidazione della U.N.C. e la devoluzione del suo patrimonio con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati.

 

ART. 29 – CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare; l’avviso é pubblicizzato sul sito internet ed eventualmente sugli organi di stampa dell’U.N.C..

2. Quando all'ordine del giorno è prevista l'elezione degli organi nazionali che sia di competenza dell'assemblea, essa deve svolgersi entro tre mesi dall'inizio dell'anno successivo alla scadenza o decadenza degli organi che debbono essere rinnovati.

3. Possono partecipare all’Assemblea tutti gli associati, esclusi i sospesi dall’associazione.

4. Ai fini del computo delle presenze e delle espressioni del voto nelle assemblee, nonché ai fini del diritto di voto, si considerano associati solo i soggetti che siano in regola con il versamento delle quote sociali e delle altre somme eventualmente dovute all’U.N.C. in relazione all’anno solare nel quale l’assemblea si svolge.

5. L’Assemblea é regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati, in regola con il versamento delle quote annuali nazionali, ed in seconda convocazione, con qualsiasi numero d’intervenuti.

6. Essa delibera a maggioranza semplice di voti salvo che non sia previsto diversamente dal presente Statuto; nel caso di deliberazione avente ad oggetto la modifica del presente statuto, nel caso in cui essa non sia stata preventivamente sottoposta al Consiglio Nazionale o esso non l'abbia approvata, la deliberazione deve essere approvata all'unanimità dei votanti.

7. Il Presidente Nazionale, constatata la validità dell’assemblea, provvede a far eleggere il Presidente ed il Segretario dell’assemblea stessa.

8. Ogni associato ha diritto al voto.

9. Il Presidente Provinciale è legittimato a esprimere il voto di ciascun iscritto della sua provincia che non sia presente all’Assemblea purchè l'iscritto non abbia legittimamente delegato qualcun altro.

10. Ciascun presidente provinciale può delegare qualsiasi associato, anche appartenente a una diversa provincia, a esprimere i voti che gli spetterebbero.

11. Ciascun associato può ricevere un numero illimitato di deleghe da parte di presidenti provinciali.

12. La delega deve risultare da atto scritto.

13. Non è ammesso il conferimento di delega che vincoli il delegato a votare in modo stabilito su alcuno dei punti sottoposti a votazione.

14. Il numero massimo di deleghe individuali che ciascun iscritto può portare in assemblea è di dieci; detta disposizione non si applica ai Presidenti Provinciali e ai soggetti che dai Presidenti Provinciali ricevono deleghe ai sensi del comma 10.

15. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 9 e 10, per essere utilizzabili in assemblea, le deleghe debbono essere comunicate alla segreteria dell'UNC mediante posta elettronica  almeno 15 giorni prima della prevista assemblea a cura del delegante, corredate della copia di un documento di identità del delegante, fermo restando l'obbligo del delegato di esibire l'originale della delega per esercitare il relativo diritto in assemblea

 

ART. 30 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale dell’UNC ha sede nella città di residenza del Presidente Nazionale in carica.

2. Esso è formato, oltre che dal Presidente nazionale, da un numero di componenti variabile secondo la consistenza numerica dei Chinesiologi Laureati iscritti all’UNC, risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente all’elezione del Consiglio Nazionale, e comunque da un minimo di undici a un massimo di diciannove consiglieri, secondo il seguente prospetto:

fino a 750 associati: 11 consiglieri

oltre 751 associati: 19 consiglieri

3.I membri del Consiglio Nazionale, che sono rieleggibili nei limiti di quanto stabilito nel presente Statuto,  durano in carica cinque anni; la decorrenza della nomina si computa dalla data dell’insediamento.

4. Fino all’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale, che sarà effettuato entro trenta giorni dalle elezioni, rimane in carica, con pienezza di poteri, il Consiglio Nazionale uscente.

 

ART. 31 - CANDIDATURE E MODALITA’ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Salvi i diversi casi previsti dal presente statuto, i  consiglieri componenti il Consiglio Nazionale sono eletti dall’Assemblea degli associati contemporaneamente all’elezione del Presidente Nazionale dell’UNC.

2. L’Assemblea degli Associati, ove sia convocata, anche in via esclusiva, per l’elezione del Consiglio Nazionale, è validamente costituita col rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

3. Ciascun candidato Presidente Nazionale presenta una lista di candidati consiglieri nazionali, collegata alla propria candidatura, in numero pari alla metà, arrotondata all’unità inferiore, dei componenti assegnati al Consiglio Nazionale in base al numero degli associati, secondo le disposizioni del presente statuto.

4. Tra i prescelti ai sensi della presente disposizione, il 25% arrotondato all'unità inferiore deve essere scelto tra i Chinesiologi Tecnico-Sportivi.

5. I consiglieri componenti il Consiglio Nazionale, in numero pari ai componenti assegnati al Consiglio Nazionale in base al numero degli associati, secondo le disposizioni del presente statuto, sono eletti:

a) per la metà, arrotondata all’unità superiore, nelle persone dei candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti personali, con votazione a scrutinio segreto, con voti espressi per mezzo di schede; di questi, il 25% arrotondato all'unità superiore dei candidati eletti sarà composto dagli iscitti come  Chinesiologi Tecnico-Sportivi che abbiano avuto il maggior numero di voti personali, mentre i rimanenti candidati eletti saranno gli iscritti quali Chinesiologi Laureati che abbiano avuto il maggior numero di voti personali

b) per la metà, arrotondata all’unità inferiore, unitamente al Presidente Nazionale, nelle persone dei soggetti indicati nella lista presentata dal candidato Presidente unitamente alla candidatura;

6. In caso di parità di voti tra candidati da eleggere ai sensi della precedente lettera a),  in ciascuna delle categorie ivi indicate, è preferito il candidato più anziano per iscrizione, e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d’iscrizione, il maggiore di età.

7. In ogni caso, ciascuna delle macrozone in cui si suddivide l'organizzazione territoriale dei Chinesiologi Tecnico-Sportivi  deve esprimere un componente del Consiglio Nazionale tra quelli di cui alla precedente lettera a).

8. Al termine delle operazioni di voto, comunque non oltre tre ore dall’inizio delle operazioni di voto, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, il Presidente della Assemblea dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito dal Segretario dell’assemblea e da due scrutatori da lui scelti prima della votazione tra gli elettori presenti.

9. Ultimato lo scrutinio, Il Presidente dell’Assemblea ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti.

10. I risultati dell’elezione sono poi pubblicati sulla stampa di categoria ovvero sugli organi di stampa ovvero sul sito internet dell’U.N.C..

 

ART. 32 – SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Le dimissioni o la decadenza di almeno due terzi dei consiglieri comportano la decadenza dell’intero Consiglio Nazionale, ad esclusione del Presidente Nazionale.

2. Entro novanta giorni dallo scioglimento del Consiglio, il Presidente convoca l’Assemblea Nazionale degli associati per nuove elezioni di componenti il Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 31 comma V lettera a); i componenti il  Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 31 comma V lettera b) sono nominati dal Presidente all'atto delle nuove elezioni indette ai sensi del presente articolo.

 

ART. 33 - INCOMPATIBILITA’ DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio Provinciale e del Consiglio Nazionale.

2. In mancanza di scelta da parte dell'interessato, entro venti giorni dalla ultima elezione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio provinciale.

 

ART. 34 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale:

a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove l’attività dei Consigli Provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli Provinciali;

d) designa i rappresentanti dell’associazione presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

e) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli associati;

f) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli Provinciali e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli Provinciali, comprese le questioni di eleggibilità;

g) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza e il codice deontologico professionale;

h) stabilisce annualmente l’autonomia di spesa del Presidente Nazionale;

i) in caso di scioglimento dell’associazione nomina un liquidatore;

l) nomina il revisore contabile;

m) riceve periodicamente il resoconto dell’attività compiuta dal Presidente;

n) ratifica gli atti compiuti dal Presidente Nazionale in circostanze che richiedano tempestivo intervento senza che sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio Nazionale.

 

ART. 35 - RIUNIONI CONSILIARI

1. Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritiene opportuno e, comunque, almeno due volte l’anno.

2. Deve inoltre convocarlo valutata la richiesta scritta e circostanziata di almeno la metà più uno dei componenti.

3. La convocazione ha forma libera.

4. Le adunanze del Consiglio Nazionale possono avvenire in due convocazioni, fissate eventualmente per lo stesso giorno ma a distanza di almeno tre ore l'una dall'altra.

5. In caso di doppia convocazione:

a) per la validità della  adunanza in prima convocazione, è necessaria la presenza  della  maggioranza assoluta dei componenti, e per l'approvazione delle deliberazioni la maggioranza assoluta dei votanti.

b) per la validità della  adunanza in seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti, e per l'approvazione delle deliberazioni la maggioranza assoluta dei votanti.

6. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente Nazionale vale doppio

7. Ove per qualsiasi ragione risultasse impossibile procedere a dichiarare valide le adunanze per mancanza delle necessarie maggioranze, e ove il Presidente Nazionale riscontri la necessità e urgenza di deliberare su uno o più punti dell'ordine del giorno, le deliberazioni possono essere validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti ma debbono essere ratificate dal Consiglio Nazionale, riunito con le normali maggioranze, entro 9 mesi dalla data della deliberazione, anche nel caso in cui il Consiglio Nazionale che vota la ratifica sia insediato a seguito di nuove elezioni o abbia una diversa composizione.

8. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell’albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore per età.

9. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 36- NOTIFICAZIONI DELLE DECISIONI

1. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al Consiglio Provinciale.

 

ART. 37 – DECADENZA, DIMISSIONI, SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ DI RICOPRIRE LA CARICA DI CONSIGLIERE NAZIONALE.

1. I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per   tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Nazionale sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio Nazionale.

2. In caso di decadenza, dimissioni o sopravvenuta impossibilità di ricoprire la carica o esercitarne le attribuzioni, salvo il caso di scioglimento, il consigliere mancante viene sostituito da altro consigliere nominato dal Presidente, se è venuto a mancare un consigliere di nomina presidenziale, o mediante nomina a consigliere del candidato non eletto nell’ultima elezione del Consiglio Nazionale che abbia riportato il miglior risultato in detta elezione, ovvero, in mancanza di candidati non eletti in detta occasione, mediante cooptazione del Consiglio.

 

ART. 38- PRESIDENTE NAZIONALE: FUNZIONI E ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente Nazionale

1) ha la legale rappresentanza dell’U.N.C. e di tutte le articolazioni territoriali;

2) convoca e presiede il Consiglio e convoca le assemblee, presiedendole ove non sia nominato un altro presidente, se previsto;

3) promuove, cura e dirige l’attuazione del programma gestionale dell’UNC;

4) provvede all’ordinaria amministrazione, all’adozione ed all’esecuzione di quanto necessario in relazione ad atti che, successivamente, dovranno essere ratificati dal Consiglio Nazionale;

5) nomina, presiede e dirige il Comitato di Presidenza;

6) cura la gestione finanziaria e la cassa dell’UNC;

7) svolge le funzioni che il Consiglio Nazionale e l’Assemblea degli associati gli delegano;

8) cura e promuove l’esecuzione e l’adempimento delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea degli associati;

8 bis) provvede, in ossequio alle eventuali linee guida deliberate del Consiglio Nazionale, alla direzione della gestione di registri  elenchi e ruoli, comunque denominati, tenuti dall'UNC e, nei casi previsti dal presente Statuto, alla loro istituzione

8 ter) Sentito preventivamente il Consiglio Nazionale o informandolo successivamente, fornisce con proprio provvedimento interpretazione autentica delle disposizioni del presente Statuto o ve ciò sia necessario o utile;

9) esercita ogni altra funzione che non sia espressamente riservata ad altri organi dell’UNC.

10) autorizza di volta in volta il presidente provinciale o il delegato provinciale ad accendere e intrattenere rapporti bancari di conto corrente per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 15 lett. f), in relazioni alle quali può impartire direttive, con particolare riferimento all'obbligo di stipulare idonee coperture assicurative per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e a quello di sottoporre contratti e accordi da sottoscrivere alla previa approvazione da parte del Presidente Nazionale o del Consiglio Nazionale;

11) impartisce ogni necessaria direttiva agli organi territoriali, ne riceve rendicontazione, sulla base della quale stabilisce di attribuire ad essi somme di denaro o altri beni per l'attuazione delle iniziative locali, ricevendone poi rendicontazione finale, e, ogni volta che lo ritiene opportuno, investe il Consiglio Nazionale delle relative problematiche o pone all'ordine del giorno di esso le relative decisioni, tenendolo in ogni caso informato delle proprie determinazioni al riguardo.

12) per gravi motivi attinenti al perseguimento degli obiettivi del programma in base al quale è stato eletto, può sostituire ciascuno dei componenti del Consiglio Nazionale eletti nella lista associata al proprio nominativo, mediante decreto motivato .

2. Il Presidente Nazionale cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l’approvazione, al Consiglio Nazionale.

 

ART. 39 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE.

1. Salva l'ipotesi di cui all'art. 32, il Presidente nazionale dura in carica cinque anni e viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea degli associati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della scadenza del precedente mandato.

2. Il Presidente Nazionale dura in carica con pienezza di poteri fino all'insediamento del Presidente di nuova elezione.

3. Ciascun candidato alla carica di Presidente Nazionale propone, in conformità alle previsioni del presente Statuto la propria candidatura presentando un programma operativo e gestionale dell’UNC, avente contenuto politico, amministrativo, scientifico, economico e di sviluppo, nel quale devono essere quantomeno illustrate le linee operative essenziali e gli scopi che il Consiglio perseguirà una volta conseguita l’elezione.

4. Unitamente al proprio programma, il candidato presenta una lista di candidati alla carica di consigliere nazionale, composta di associati all’UNC, in numero pari alla metà, arrotondato all’unità inferiore, dei componenti assegnati al Consiglio Nazionale in base al numero degli associati, secondo le disposizioni del presente statuto; il 25% arrotondato all'unità  inferiore dei componenti la lista  di cui alla presente previsione deve essere scelto tra i Chinesiologi Tecnico-Sportivi.

5. I componenti la lista diventano componenti del Consiglio Nazionale nel caso in cui il candidato Presidente Nazionale che li ha proposti sia eletto alla carica.

 

ART. 40 – VICE PRESIDENTI NAZIONALI

1. I Vice Presidenti Nazionali sono tre, scelti uno dal Presidente Nazionale e due dal Consiglio Nazionale.

2. Uno dei tre Vice Presidenti ha funzioni vicarie.

3. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente Nazionale in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento all’esercizio delle proprie funzioni.

4. In caso di dimissioni, decadenza o sopravvenuta impossibilità di ricoprire la carica o esercitarne le attribuzioni da parte del Presidente, il Vice Presidente Vicario indice immediatamente e comunque non oltre 30 giorni dal sopravvenuto evento impeditivo, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

5. In caso di impossibilità o inerzia, provvedono, rispettivamente e in gradato subordine, ciascuno degli altri Vicepresidenti, il Segretario o qualsiasi componente del Consiglio Nazionale.

 

ART. 41 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Segretario del Consiglio Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale su designazione del Presidente Nazionale.

2. Il Segretario del Consiglio Nazionale:

1) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;

2) coadiuva il Presidente Nazionale ed il Consiglio Nazionale nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione nazionale;

3) cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Nazionale;

4) cura e supervisiona la gestione delle comunicazioni ufficiali degli atti.

 

ART. 42 –COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza può essere nomina1to dal Presidente Nazionale e dura in carica fino alla cessazione del mandato di questo.

2. Il Comitato di Presidenza si compone di un numero variabile di membri comunque non superiore a un terzo, arrotondato all’unità superiore, dei componenti il Consiglio Nazionale in carica, scelti dal Presidente anche tra i non associati all’UNC; in tal caso, la scelta deve essere motivata da ragioni di particolare competenza o meritevolezza.

3. Il Comitato di Presidenza, e ciascuno dei suoi singoli componenti, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e può, su delega, esercitare, individualmente o collegialmente, alcune delle funzioni del Consiglio Nazionale.

4. I componenti del Comitato di Presidenza rispondono al Presidente e possono essere da lui liberamente revocati per cessazione del rapporto fiduciario con provvedimento succintamente motivato.

5. Il Presidente può delegare uno o più componenti del Comitato di Presidenza, individualmente o collegialmente, a occuparsi di determinati tipi o generi di funzioni o di singole funzioni o insiemi determinati di funzioni.

 

ART. 43 - REVISORE DEI CONTI

1. La gestione economico-finanziaria dall’UNC a livello nazionale è controllata da un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti all’apposito Albo professionale, nominato dall’Assemblea degli associati o, in mancanza, dal Consiglio Nazionale.

2. Il revisore accerta la regolare tenuta della contabilità, redige una relazione ai bilanci annuali, può accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e può procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

3. Su richiesta del Consiglio Nazionale esamina la relazione annuale di ciascun Segretario Provinciale e può essere incaricato di procedere a integrale esame della contabilità di ciascuna sede provinciale.

4. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere nazionale.

 

ART. 44 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

1.L’Assemblea degli Associati elegge il Collegio dei Probiviri, scegliendoli anche tra i non associati; in tal caso, la scelta deve essere motivata da ragioni di particolare competenza o meritevolezza.

2.Il collegio dei probiviri ha competenza per i giudizi disciplinari nei confronti degli associati sulla base del codice deontologico dell’Associazione.

3. Nei procedimenti svolti innanzi il Collegio dei Probiviri è assicurato l’effettivo e incondizionato esercizio del diritto di difesa.

4. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dura in carica cinque anni, viene eletto contemporaneamente al Consiglio Nazionale e decade nel caso di scioglimento di questo.

5. I componenti effettivi nominano in seno al collegio un Presidente e un Vice Presidente.

6. Il Collegio ha competenza di primo grado in tutti i procedimenti disciplinari avverso gli associati dell’UNC.

7. Il Collegio ha inoltre competenza nell'esame e nella dichiarazione di tempestività e ammissibilità delle candidature alla carica di Presidente Nazionale,  in particolare verificando la completezza della documentazione personale presentata dal candidato e il rispetto del termine di presentazione di  non meno di cento giorni prima della data prevista dallo Statuto per l'elezione, termine entro il quale la candidatura corredata di ogni allegato deve pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede dell'UNC;

8. Il Collegio verifica la regolarità dell'iscrizione all'UNC da almeno 15 anni consecutivi dei candidati alla presidenza e la regolarità dell'iscrizione all'UNC quali Chinesiologi Laureati e Chinesiologi Tecnico-Sportivi dei componenti la lista di cui all'art. 31 comma  V lettera b), oltre che la completezza e specificità del programma di candidatura di ogni aspirante alla Presidenza Nazionale, quantomeno sotto i profili di indirizzo politico a livello nazionale e promozione della categoria professionale:

9. Nelle funzioni previste dal comma precedente il Collegio opera in composizione integrata da un componente nominato dal Consiglio Nazionale, che assume funzione di Presidente, e decide con provvedimenti, adottati a  maggioranza dei presenti, impugnabili entro 30 giorni dalla comunicazione.dinanzi alla Assemblea Nazionale, che decide nella prima adunanza utile a maggioranza dei presenti.

9. Il Collegio adotta un proprio regolamento interno di procedura.

10. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero del Vicepresidente, ogni qualvolta vi siano argomenti di sua competenza da trattare.

11. Prima di ogni adunanza, il Collegio nomina un Segretario, che cura la verbalizzazione.

12. Innanzi al Collegio dei Probiviri, la funzione di promotore di giustizia è svolta da un soggetto indicato dall’organo che ha promosso il procedimento avanti al Collegio stesso.

 

ART. 45 - LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’U.N.C. tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale e raccoglie le eventuali relazioni scritte del Revisore dei conti.

2. I libri dell’U.N.C. sono suscettibili di esibizione a qualsiasi iscritto che ne faccia motivata istanza, e a spese del richiedente.

 

ART. 46 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Gli esercizi dell’U.N.C. si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Nazionale è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso da sottoporre per l’approvazione.

3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’U.N.C nei quindici giorni che precedono il Consiglio convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

 

TITOLO III  – IL PATRIMONIO E LO SCIOGLIMENTO

 

ART. 47- PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’U.N.C.

1. Il patrimonio dell’U.N.C. è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi l’associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’U.N.C.;

- redditi derivanti dal suo patrimonio;

- introiti realizzati per lo svolgimento della sua attività.

3. Il Consiglio Nazionale ed i consigli provinciali, limitatamente alle proprie attribuzioni, stabiliscono le quote di iscrizione annuale.

4. L’adesione all’U.N.C. non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento delle quote annue di iscrizione.

5. E’, in ogni caso, facoltà degli aderenti dell’U.N.C. effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

6. I versamenti di qualunque genere e a qualsiasi titolo effettuati non sono rivalutabili né rimborsabili, non creano diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi.

7. All’U.N.C. è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’U.N.C. stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.

8. E’ inoltre in ogni caso vietata la restituzione delle quote di iscrizione già versate.

 

ART. 48 – SCIOGLIMENTO DELL’U.N.C.

1. L’Assemblea Nazionale delibera lo scioglimento dell’U.N.C. con deliberazione nella quale non è ammesso il voto per delega e  il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli Associati.

2. In caso di scioglimento dell’U.N.C. l’Assemblea Nazionale darà mandato al Consiglio Nazionale di nominare un liquidatore.

3. Per quanto concerne il patrimonio delle associazioni provinciali, i Presidenti in carica dovranno provvedere ad alienare il patrimonio con le regole previste dal presente Statuto.

4. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, e sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, Legge 23/12/96 n. 662, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe o per fine di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

TITOLO IV – L’ELENCO E IL REGISTRO DEI CHINESIOLOGI

 

ART. 49 - L’ELENCO E IL REGISTRO

1. Il Consiglio Nazionale, per il tramite degli uffici della Presidenza Nazionale, e con proprie linee guida appositamente deliberate, custodisce e aggiorna l’elenco dei chinesiologi laureati e il registro dei chinesiologi laureati, procedendo, almeno una volta l’anno, alla revisione e all’aggiornamento di essi, nonché alle variazioni occorrenti in base alle norme dello Statuto e di ogni altro atto normativo inerente.

2. Analoghe operazioni spettano a ciascun Consiglio Provinciale dell’UNC, relativamente all’elenco dei chinesiologi e al registro dei chinesiologi aventi domicilio professionale nel territorio di rispettiva competenza.

3. L’elenco e il registro devono contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l’indirizzo del domicilio professionale degli associati, nonché la data di iscrizione.

L’elenco e il registro sono compilati in ordine alfabetico con accanto l’indicazione dell’anzianità, il numero d’iscrizione e l’eventuale possesso della certificazione di conformità alla Norma UNI n. 11475.

 

ART. 50 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’UNIONE NAZIONALE CHINESIOLOGI

1. L’iscrizione all’Unione Nazionale Chinesiologi ha la durata di un anno solare.

2. Per l’iscrizione è necessario:

a) Essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero possedere un domicilio professionale in uno di essi;

b) Godere il pieno esercizio dei diritti civili

c) Essere di condotta irreprensibile;

d) Salve eventuali diverse previsioni contenute nel presente Statuto o in altri atti dell'UNC, avere regolarmente frequentato i corsi di studio negli Istituti Superiori di Educazione Fisica, statali o pareggiati, o corsi di Laurea in scienze Motorie, ed essere in possesso del titolo accademico rilasciato dai suddetti Istituti, ovvero disporre di equivalente titolo di studio straniero, ovvero disporre dei requisiti di cui all'art. 1 comma 6 e seguenti del presente statuto;

3. Non possono ottenere l’iscrizione coloro che hanno riportato condanna o pene che, a norma del presente statuto o del codice deontologico, comporterebbero la radiazione e sempre che non sia intervenuta la riabilitazione di legge.

 

ART. 51– DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’UNIONE NAZIONALE CHINESIOLOGI

1. Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal presente Statuto, intendono esercitare la professione possono iscriversi all’Unione Nazionale Chinesiologi.

2. La domanda di iscrizione è presentata alla segreteria nazionale dell’U.N.C. e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione può essere pronunciato dal Presidente Nazionale; ove debba essere motivato con ragioni di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente.

 

ART.52 - ELENCO DEI CHINESIOLOGI LAUREATI

1. I nuovi associati aventi i requisiti per essere qualificati chinesiologi laureati fanno parte dell’elenco dei chinesiologi laureati.

2. Durante il periodo di iscrizione all’elenco i chinesiologi laureati potranno migliorare le proprie competenze professionali nei vari settori operativi riconosciuti da



 

 

Codice Deontologico

 

CODICE DEONTOLOGICO 2008

CODICE DEONTOLOGICO DEI CHINESIOLOGI ASSOCIATI ALL’UNIONE NAZIONALE DEI CHINESIOLOGI

TITOLO I – DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Art. 1. PRINCIPI GENERALI

1. Le disposizioni contenute nel presente codice deontologico individuano i doveri comportamentali e professionali che il chinesiologo associato all’UNC deve rispettare nell’esercizio della propria attività professionale e nella propria condotta generale, in modo da conseguire e conservare a sé e all’intera categoria professionale l’onorabilità, il decoro, la stima e la considerazione del pubblico e dei colleghi, nonché degli esercenti altre professioni con cui il chinesiologo o chi si avvale della sua professionalità entri in contatto.

2. Ogni comportamento che costituisca o comunque si risolva, anche indirettamente, in una violazione della lettera di alcuna delle disposizioni contenute nel presente codice deontologico, o che comunque contravvenga allo spirito e alla finalità di esso o di alcuna delle singole disposizioni, in modo da compromettere gli interessi di cui al comma 1, costituisce illecito disciplinare, ed è fonte di responsabilità disciplinare per il chinesiologo associato all’UNC, secondo le disposizioni dello Statuto e del presente codice.

3. Nessun chinesiologo può essere soggetto a sanzione disciplinare se non per violazione di una o più delle disposizioni contenute nel presente codice o nello statuto dell’UNC o in altro atto dell’U.N.C. che preveda espressamente un obbligo o un divieto deontologico sanzionabile in sede disciplinare; nessun chinesiologo può essere sottoposto a sanzione disciplinare per un’azione od omissione se, al tempo in cui avvennero, non erano previste come illecito disciplinarmente sanzionabile o nel momento in cui dovrebbero essere sanzionate non sono previste come illecito disciplinarmente sanzionabile; nessun chinesiologo può essere soggetto a sanzione disciplinare senza essere preventivamente sottoposto a procedimento disciplinare, secondo le procedure stabilite dalle norme poste dall’UNC.

4. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente codice deontologico sono sanzionate se i fatti o le omissioni sono commessi con dolo o colpa, rispettivamente intesi come coscienza e volontà del fatto o dell’omissione e delle sue conseguenze, ovvero come negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ivi comprese le regole poste dagli organi dell’UNC e accettate dall’associato con l’atto dell’iscrizione.

5. Le sanzioni irrogate per le violazioni accertate sono commisurate alla gravità del fatto e all’intensità del dolo o al grado della colpa e a tutte le conseguenze, individuali e collettive, che la violazione ha comportato, tenuto conto anche della condotta precedente e successiva al fatto per cui è giudizio, delle eventuali violazioni già giudicate e accertate in passato a carico dell’associato e di ogni altra circostanza utile per la formulazione di un giudizio equo e ragionevole.


Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI TENUTI ALL’OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI.

1. L’obbligo di osservanza delle disposizioni contenute nel presente codice interessa tutte le categorie di associati all’UNC e non cessa con la eventuale sospensione, cautelare o sanzionatoria, dell’associato all’UNC, ma solo con la radiazione o con la cessazione dell’iscrizione per volontaria rinuncia o mancata rinnovazione.

TITOLO II - RAPPORTI COL PUBBLICO E CON I TERZI IN GENERALE

Art. 3. SCOPO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE: DOVERE DI AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO E LA CONSERVAZIONE DELLA OTTIMALE CONDIZIONE FISICA.

1. Il chinesiologo ha il primario e fondamentale dovere di agire ed adoperarsi affinché l’attività professionale sia esclusivamente finalizzata e, nei limiti del possibile, efficacemente persegua, la conservazione e il miglioramento della condizione e dell’efficienza fisica ed eventualmente agonistica di chi si affida all’attività stessa, rendendola quanto più possibile vicina al livello massimo e ottimale, tenuto conto dell’età, dello stato di salute complessiva e di tutti gli altri fattori e parametri che influenzano il perseguimento di detto risultato.

2. Nel perseguire gli scopi di cui al comma 1, l’attività professionale deve essere improntata a criteri di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia delle scelte e delle azioni del chinesiologo.

Art. 4. DOVERE DI LEALTA’, CORRETTEZZA, PROBITA’, INTEGRITA’ E DECORO.

1. Il chinesiologo deve conformare il proprio comportamento a irreprensibili principi e criteri di lealtà nei confronti del pubblico che si avvale della sua professionalità, dei colleghi e di qualsiasi altro soggetto con cui il chinesiologo entri in contatto nell’esercizio dell’attività professionale.

2. In particolare, l’agire professionale deve percettibilmente essere improntato a criteri di correttezza e probità e deve essere rivolto all’esclusiva tutela dei soggetti che si affidano al professionista.

3. Il chinesiologo ha inoltre il dovere di conformare ogni propria attività, e ogni proprio comportamento anche estraneo alla sfera professionale, a criteri di integrità e decoro.


Art. 5. FACOLTA’ E DOVERI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI CORRETTEZZA DELLA COMUNICAZIONE.

1. Il chinesiologo ha il diritto di informare il pubblico destinatario della sua attività circa i settori di specializzazione in cui essa viene esercitata, gli obiettivi e le finalità di essa, circa i suoi titoli di specializzazione, i corsi di studio, di approfondimento e di specializzazione da lui seguiti, i mezzi tecnici e i materiali di cui egli si avvale nell’esercizio professionale e ogni altro fatto o dettaglio utile per una più informata e consapevole scelta da parte del pubblico.

2. Nell’esercizio delle facoltà di cui al comma precedente, il chinesiologo si conforma a principi di veridicità e correttezza dell’informazione, evitando accuratamente toni inadeguati al decoro professionale ed astenendosi, nell’illustrazione degli effetti benefici dell’attività professionale, dall’esaltazione eccessiva e gratuita di essi e dalla promessa di risultati strabilianti atta a carpire la buona fede del pubblico.

3. E’ fatto espresso divieto al chinesiologo, nell’esercizio della facoltà di informazione, di divulgare a terze persone l’identità di soggetti che si sono avvalsi della sua attività professionale, salvo espresso consenso scritto degli interessati.

4. E’ in ogni caso consentito al chinesiologo, nel rispetto del principio di veridicità, di divulgare fatti e dettagli della propria attività, modalità di essa e risultati ottenuti, anche a scopo scientifico e didattico, omettendo con ogni cura la diffusione di qualsiasi riferimento che possa, anche in modo indiretto o deduttivo, permettere di risalire ai soggetti che di essa si sono avvalsi.

Art. 5. DOVERE DI DILIGENZA, COMPETENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. OBBLIGO DI FORMAZIONE PERMANENTE.

1. Il chinesiologo deve svolgere l’attività professionale con la massima diligenza possibile, e comunque adeguata alle necessità del caso concreto, tanto nella scelta quanto nell’esecuzione dell’attività, così come nell’uso degli eventuali mezzi tecnici all’uopo necessari.

2. Il chinesiologo deve svolgere l’attività professionale nei limiti della competenza che ha acquisito, sulla base dei suoi titoli di studio e di specializzazione o approfondimento, nonché sulla base dell’esperienza professionale maturata.

3. E’ fatto obbligo al chinesiologo di curare l’aggiornamento professionale, secondo le disposizioni adottate dagli organi direttivi dell’UNC, e comunque in modo adeguato e proporzionale alle esigenze dettate dall’attività professionale svolta e alle problematiche affrontate nell’abito di essa.

4. Con l’iscrizione all’UNC e l’acquisizione del titolo di chinesiologo, questi accetta e adempie gli obblighi di formazione permanente che conseguono al riconoscimento della qualifica professionale.

Art. 6. DOVERE DI RISERVATEZZA.

1. Il chinesiologo deve mantenere la più rigorosa riservatezza sull’identità delle persone che si avvalgono della sua professionalità, sulle loro condizioni psicofisiche, sull’attività professionale di cui esse si avvalgono e su ogni altro dettaglio inerente i rapporti con le persone stesse.

2. Sono fatti salvi gli eventuali obblighi di comunicazione derivanti dalla legge penale, ed è comunque consentita l’attività di divulgazione di cui all’articolo 4 comma 4 del presente codice.

Art. 7. DOVERE DI EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE.

1. Il chinesiologo agisce in modo di evitare accuratamente conflitti di interesse che possano pregiudicare la sua indipendenza e la sua libertà di azione e di giudizio nei confronti di chi si avvale della sua professionalità, dei colleghi, degli esercenti altre professioni, delle autorità e di terzi in genere.

TITOLO III - RAPPORTI CON I COLLEGHI E CON L’ASSOCIAZIONE

Art. 8. DOVERE DI CORRETTEZZA, COLLABORAZIONE E LEALTA’. DOVERE DI OSSERVANZA DI NORME E PROVVEDIMENTI. CANCELLAZIONE.

1. Il chinesiologo impronta i propri rapporti con i colleghi alla massima e incondizionata correttezza e lealtà, ed è tenuto a valutare la collaborazione con il collega che chieda la sua assistenza, potendola rifiutare solo per un giustificato motivo.

2. Il chinesiologo ha il dovere di osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei provvedimenti dell’U.N.C. .

3. Il Consiglio Nazionale, o, ai sensi dell’art. 39 comma 1 n. 4) dello Statuto, il Presidente Nazionale, può disporre, a titolo di misura amministrativa non disciplinare, la cancellazione dall’elenco o dal registro previsti dallo Statuto dell’U.N.C.
1) Nei casi d’incompatibilità
2) Quando è venuto a mancare uno dei requisiti per l’iscrizione indicati nello statuto, salvo i casi di radiazione
3) Quando il soggetto, già iscritto, pur avendo manifestato l’intenzione di rinnovare l’iscrizione, non ha effettuato i versamenti previsti.
La cancellazione ha effetto a partire dal momento della notifica del provvedimento all’interessato, il quale, entro quindici giorni da detto momento, può proporre reclamo al collegio dei probiviri, il quale decide il reclamo dopo avere sentito l’interessato che ne abbia fatto richiesta.

TITOLO IV- RAPPORTI CON I COLLABORATORI E I DIPENDENTI E CON ESERCENTI ALTRE PROFESSIONI

Art. 9. DOVERI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI E DEI DIPENDENTI.

1. Il chinesiologo è tenuto a rapportarsi con correttezza e lealtà nei confronti di collaboratori e dipendenti; in particolare, verso questi ultimi, egli è tenuto alla gestione del rapporto di lavoro nel più assoluto rispetto di tutte le normative di legge, di contratto collettivo e individuale e di altro rango, nonché di tutti i provvedimenti di autorità pubbliche che dettino disposizioni a riguardo.

2. Ove il collaboratore o dipendente sia a propria volta chinesiologo, entrambi sono obbligati a tenere in considerazione la preparazione e competenza del collega, a riconoscere la sua indipendenza di giudizio tecnico e professionale, a consentigli, e, se necessario, a incentivarlo verso l’adeguato sviluppo e approfondimento delle proprie conoscenze e della propria cultura professionale, anche permettendogli l’uso degli equipaggiamenti tecnici e dei supporti formativi a disposizione, e a non ostacolare in alcun modo, neppure indiretto, l’evoluzione e il progresso professionale del collega, ad evitare ogni pubblico atteggiamento concorrenziale che travalichi la ragionevole e opportuna misura.

Art. 10. RAPPORTI CON ESERCENTI ALTRE PROFESSIONI.

1. Nella gestione dei rapporti con esercenti altre professioni, occasionati dall’attività professionale, il chinesiologo offre ed esige l’incondizionata collaborazione, corretta, leale e rispettosa delle reciproche competenze, la massima diligenza e accuratezza professionale ad esclusiva tutela dell’interesse del pubblico che si avvale della sua professionalità e della impeccabile reputazione del singolo chinesiologo e dell’intera classe professionale.

TITOLO V – SANZIONI DISCIPLINARI E MISURE CAUTELARI

Art. 11. SANZIONI DISCIPLINARI E MISURE CAUTELARI.

1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente codice sono intese a sanzionare, nel rispetto dell’art. 1 del codice stesso, l’accertata violazione di alcuno dei doveri del chinesiologo.

2. Le misure cautelari sono intese a prevenire, limitare o impedire la protrazione del verificarsi pregiudizi e danni, di qualunque genere, connessi con l’esistenza, a carico di un chinesiologo, di un procedimento penale o di un procedimento disciplinare.

Art. 12. CENSURA.

1. La censura è sanzione disciplinare consistente nel biasimo formale al chinesiologo per un suo comportamento contrario alle norme deontologiche e nell’ammonimento a mantenere, per il futuro una condotta scrupolosamente ossequiente alle regole di comportamento professionale.

2. La censura è irrogata mediante comunicazione scritta in forma di raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al domicilio professionale e all’indirizzo di residenza del chinesiologo, nei casi in cui il comportamento del soggetto sanzionato, pur violativo dei doveri deontologici, non abbia cagionato pregiudizi irreparabili e permanenti, e quelli eventualmente causati siano stati riparati dall’interessato prima della pronuncia disciplinare.

Art. 13. SOSPENSIONE.

1. La sospensione è la dichiarazione di impossibilità temporanea di svolgere la professione o l’attività di chinesiologo sotto le insegne dell’Associazione. Essa è irrogata in casi di violazioni di gravità tale da non consentire l’allontanamento permanente dell’interessato dalla compagine associativa.

2. Oltre ai casi di sospensione dall’esercizio professionale previsti nel codice penale, importano la sospensione dall’esercizio della professione:

a) L’interdizione dai pubblici uffici per la durata non superiore ai tre anni, salvo che non si renda necessaria la radiazione;
b) Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario fuori dai casi previsti dall’articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e custodia, l’applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste nell’articolo 215, comma terzo numeri 1,2,3 del codice penale;
c) L’emissione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali di natura detentiva previste dal codice di procedura penale;

3. La sospensione ha durata variabile, a seconda della gravità dell’illecito, da cinque giorni a tre anni.

Art. 14. RADIAZIONE. RADIAZIONE DI DIRITTO.

1. La radiazione è la dichiarazione di impossibilità definitiva di svolgere la professione o l’attività di chinesiologo sotto le insegne dell’associazione.

2. La radiazione è pronunciata contro il chinesiologo che, con la sua condotta, abbia gravemente compromessa la propria reputazione e la dignità della professione, in modo tale da imporre l’allontanamento permanente dell’interessato dalla compagine associativa.

3. La condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, contro il patrimonio oppure per un altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore al minimo di due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto.

4. Importano parimenti la radiazione di diritto:

a) L’interdizione dei pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, o l’interdizione dall’esercizio della professione per una eguale durata;
b) Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell’articolo 222, comma secondo, del codice penale, e l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
c) la condanna definitiva per un qualsiasi reato commesso in relazione all’attività professionale o in occasione di essa, o all’appartenenza e all’esercizio delle funzioni inerenti a una carica nell’associazione, o in occasione di esse.

5. La radiazione di diritto deve comunque essere pronunciata all’esito di regolare procedimento disciplinare.

Art. 15. SOSPENSIONE CAUTELARE.

1. La sospensione, a titolo cautelare, può essere disposta nei confronti dell’iscritto che venga a trovarsi in una qualsiasi situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l’appartenenza all’associazione o con l’esercizio della professione di chinesiologo, e cessa nel momento in cui l’iscritto ha rimosso detta situazione o in cui le sue dimissioni dall’associazione sono effettive.

2. Resta ferma la facoltà di infliggere la misura della sospensione a titolo sanzionatorio, anche in proseguimento di quella applicata in via cautelare, una volta rimossa la situazione di incompatibilità o conflitto di interessi.

3. La situazione di incompatibilità o conflitto di interessi dell’iscritto con l’appartenenza all’associazione o con l’esercizio della professione di chinesiologo deve essere sempre valutata in concreto, relativamente alle circostanze in cui essa sorge e in cui si manifesta.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 16. COMPETENZA PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il collegio dei probiviri è competente a procedere all’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti all’associazione.

2. Il consiglio nazionale è competente a conoscere dei reclami avverso le decisioni del collegio dei probiviri.

Art. 17. ASTENSIONE E RICUSAZIONE
1. I membri del Collegio dei Probiviri e, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 18 comma 6 del presente codice, quelli del consiglio nazionale, devono astenersi dal giudizio quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati nell’articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.
2. Sull’astensione e sulla ricusazione decide il Collegio, se necessario, con l’intervento dei membri supplenti.
3. Se non è disponibile il numero di componenti del Collegio dei Probiviri prescritto per deliberare, gli atti vengono rimessi senza indugio al Consiglio Nazionale, il quale procede direttamente o nominando membri ad acta del Collegio dei Probiviri.
Art. 18. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Competente a promuovere il procedimento disciplinare è il presidente dell’associazione, che delega un componente del consiglio nazionale a sostenere la richiesta di applicazione di sanzioni presso il collegio dei probiviri, in qualità di promotore del procedimento, con facoltà di subdelega ad altro iscritto all’U.N.C, che deve essere approvata dal Presidente. Competente a promuovere l’azione disciplinare nei confronti del Presidente è uno dei due vicepresidenti scelti dal consiglio nazionale. In tal caso, come in quello di procedimento disciplinare nei confronti di un componente del consiglio nazionale, l’incolpato e il promotore dell’azione disciplinare, nell’eventuale sede di reclamo ai sensi dell’art. 18 comma 6 del presente codice, saranno automaticamente dispensati dal prendere parte come membro alle sedute del consiglio nazionale in funzione giudicante.

2. Tutte le comunicazioni relative al corso del procedimento disciplinare devono essere fatte all’iscritto che vi è sottoposto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al sua domicilio professionale o alla sua residenza, a meno che il contenuto di esse non sia letto alla presenza dell’interessato, che non sia rimasto contumace, durante le udienze del collegio dei probiviri. In ogni fase e grado del procedimento disciplinare è sempre ammesso il deposito di memorie e documenti, purchè attinenti alla questione da discutere. L’onere di provare la commissione di illeciti disciplinari e la relativa colpevolezza compete all’autorità che promuove il procedimento.

3. La richiesta di apertura di un procedimento disciplinare, se non manifestamente priva di fondamento, deve essere comunicata all’iscritto, a cura del presidente del collegio dei probiviri, mediante chiara e circostanziata contestazione del fatto di cui viene incolpato, del luogo e del tempo in cui esso sarebbe accaduto e delle disposizioni deontologiche violate; l’interessato, con preavviso di almeno cinque giorni, deve essere ammesso a comparire avanti il collegio dei probiviri per essere sentito a chiarimento e discolpa prima che il procedimento si apra; se chiarimenti e discolpe appaiono sufficienti a escludere la necessità di un procedimento disciplinare, la richiesta viene archiviata. In caso contrario, o qualora l’interessato non compaia, il presidente del collegio dei probiviri apre il procedimento, nomina un relatore e fissa un’adunanza per lo svolgimento dell’istruttoria, la discussione e la decisione; detti provvedimenti vengono comunicati all’interessato che non sia comparso; l’adunanza non può tenersi prima di dieci giorni dalla comunicazione, verbale all’interessato che sia comparso o scritta a colui che non sia comparso, della decisione di tenerla.

4. Nell’adunanza prevista per l’istruttoria, se l’incolpato compare, ha facoltà di farsi assistere da un collega o da un difensore di fiducia; se non compare, viene dichiarato contumace e avrà diritto solo alla comunicazione dell’avvenuta decisione del procedimento; nell’adunanza, il promotore del procedimento e l’incolpato hanno facoltà di chiedere che siano sentiti testimoni ed eventuali esperti a suffragio delle proprie tesi; se non è possibile esaurire l’istruttoria in un’unica adunanza, il presidente dispone un rinvio non superiore a tre giorni; se non è possibile procedere a discussione nella stessa adunanza in cui si è tenuta l’istruttoria, il presidente può disporre un rinvio non superiore a sette giorni.

5. All’esito della discussione, nella quale la difesa dell’incolpato ha comunque diritto a essere ascoltata per ultima, il collegio dei probiviri delibera la decisione e ne legge il dispositivo nell’adunanza, comunicando la motivazione al promotore e all’incolpato entro tre giorni dalla discussione, ovvero, in casi che richiedano maggiore ponderazione, comunica dispositivo e motivazione al promotore e all’incolpato entro cinque giorni dalla discussione.

6. Avverso le decisioni del collegio dei probiviri è ammesso motivato ricorso, da presentarsi, a cura dell’incolpato o del promotore, con raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede dell’associazione, entro quindici dalla comunicazione della motivazione della decisione impugnata; su ricorso decide, sentite le parti, ed entro quindici giorni dalla proposizione del medesimo, il consiglio nazionale; il ricorso sospende l’esecuzione della decisione di primo grado; si applicano le disposizioni del comma 4 e del comma 5, ma l’ulteriore istruttoria si tiene solo se indispensabile per la decisione.

Art. 19. PROCEDIMENTO CAUTELARE.

1. Per l’applicazione delle misure cautelari si seguono i principi e le disposizioni che regolano il procedimento disciplinare in quanto compatibili.

2. Il collegio dei probiviri, autonomamente o su richiesta del consiglio nazionale, può applicare in via provvisoria la sospensione cautelare agli iscritti, previa contestazione degli addebiti almeno cinque giorni prima dell’adunanza che decide in merito; si applica il procedimento di cui all’art. 16 comma 4, ma i termini degli eventuali rinvii sono ridotti a due giorni.

3. I provvedimenti applicativi della sospensione cautelare sono modificabili o revocabili in ogni tempo, su richiesta di chiunque interessato, ove siano venute meno le esigenze che li hanno imposti e giustificati.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20. DISPOSIZIONE FINALE E DI RINVIO.

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente codice, si fa rinvio agli altri atti normativi e ai singoli provvedimenti degli organi direttivi dell’U.N.C..