DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2023 .

 

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 224 del 25-09-2023 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 - Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(Si riprendono parti del DPCM)

L’offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale si compone di non meno dei 60 CFU o CFA, individuati dall’allegato 1

Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno 12 ore. In ogni caso, il tirocinio, con l’affiancamento dei tutor, prevede la compilazione e la discussione dell’ E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all’analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.

Possono accedere all’offerta formativa coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo (ndr nello specifico: laurea magistrale o a ciclo unico oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso)

Possono, altresì, accedere all’offerta formativa coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo (ved. sopra). Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso è subordinato al conseguimento di 180 CFU. Ferma restando l’iscrizione ai percorsi di formazione l’offerta formativa di cui al è fruita in forma aggiuntiva rispetto alle attività formative curricolari, fermi restando il rispetto degli obiettivi formativi specifici dei medesimi corsi di studio e il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei relativi ordinamenti didattici.

I vincitori del concorso che non hanno l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto legislativo, devono conseguire 30 dei complessivi CFU o CFA del percorso di formazione iniziale, con oneri a proprio a carico. I contenuti e gli obiettivi dell’offerta formativa di cui al presente comma sono individuati nell’allegato 2.  I soggetti di cui al primo periodo, acquisiti i 30 CFU o CFA, sostengono la prova finale.

Per l’accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA sono riconosciuti 24 CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.

I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di cui all’allegato, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all’allegato B.

La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A.

La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

I costi massimi, pari a euro 2.500, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale, corrispondenti a non meno di 60 CFU o CFA, sono posti a carico dei partecipanti, ivi compresi coloro che vincono il concorso ai sensi dell’art. 18 -bis , comma 1, primo periodo, del decreto legislativo.

I costi massimi, pari a euro 2.000, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale sono posti a carico degli studenti che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo (ved. sopra), dei vincitori del concorso di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legislativo nonché di coloro che abbiano conseguito 24 CFU o CFA entro il 31 ottobre 2022 in base al previgente ordinamento.

I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.

I costi massimi di cui al presente articolo sono aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito.

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.