Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205
Si comunica che è stato pubblicato il bando di Concorso per titoli ed esami per la scuola secondaria
Scadenza 30 Dicembre 2024 ore 23:59
Requisiti di ammissione al concorso
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:
a. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. (...)
3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale e con le modalità ivi previste, partecipano altresì coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Possono partecipare, con riserva di conseguimento del titolo di accesso alla procedura, anche coloro che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano comunque iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e non abbiano ancora concluso l’acquisizione dei 30 CFU/CFA previsti per l’accesso al concorso. La riserva è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dei CFU/CFA previsti entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria.
4. (...) 5. (...) 6. (...)
7. Con riferimento ai titoli di accesso previsti ai commi 1 e 2, in considerazione della tempistica di conclusione da parte delle università dei percorsi di formazione iniziale del personale docente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 relativi all’anno accademico 2023/2024, possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che, essendo iscritti per l’anno accademico 2023/2024 ai percorsi di abilitazione di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, conseguono il titolo entro e non oltre il 30 giugno 2025. La riserva è sciolta positivamente qualora l’abilitazione sia conseguita entro il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria.
Valutazione delle prove e dei titoli
1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all’articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all’articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. Il risultato conseguito dal candidato nell’unica prova svolta viene riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna classe di concorso e/o tipologia di posto.
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