E' stato pubblicato il Bando di Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205
Articolo 4 (Requisiti di ammissione al concorso)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:
i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
ii. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. (...)
3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
4. (...)
5. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro e non oltre il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
7. Con riferimento ai titoli di accesso previsti ai commi 1 e 2, in considerazione della tempistica di conclusione da parte delle università dei percorsi di formazione iniziale del personale docente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 relativi all’anno accademico 2024/2025, possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che sono iscritti per l’anno accademico 2024/2025 ai percorsi di abilitazione di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La riserva è sciolta positivamente qualora l’abilitazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 15 dicembre 2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un’apposita istanza on-line. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura. Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.
8. (...)
(...)
Articolo 6 (Prova scritta per i posti comuni e di sostegno)
1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al presente decreto sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa. Le prove si svolgono nella regione per la quale i candidati partecipano al concorso.
2. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’articolo 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall’articolo 3 del medesimo decreto.
3. La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all’articolo 10 del Decreto ministeriale, è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:
a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:
• dieci quesiti di ambito pedagogico;
• quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;
• quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;
b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale, nel rispetto delle quantificazioni di cui al comma 3. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
Articolo 7 (Prova orale)
1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, hanno superato la prova di cui all’articolo 6, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall’Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
3. (...)
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 4, secondo periodo, del Decreto ministeriale, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021. La durata della lezione simulata di cui ai commi precedenti non può essere superiore alla metà dell’effettiva durata della prova orale. Per le classi di concorso A-22 (ex A-24, A-25) e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
5. Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all’articolo 10 del Decreto ministeriale. Prima dell’inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all’inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, del Decreto ministeriale è estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all’ora prevista per l’estrazione, la commissione procede all’estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le commissioni predispongono le tracce relative alla lezione simulata in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
6. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione attraverso il Portale Unico del reclutamento. L’USR che gestisce la procedura ne dà avviso sul proprio sito.
7. L’Allegato A al Decreto ministeriale individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell’ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento.
(...)
Articolo 8 (Valutazione delle prove e dei titoli)
1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all’articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all’articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. Il risultato conseguito dal candidato nell’unica prova svolta viene riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna classe di concorso e/o tipologia di posto.
3. La commissione assegna alla prova orale di cui all’articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all’articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
4. (...)
5. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all’articolo 11 del Decreto ministeriale un punteggio massimo complessivo di 50 punti.
(...)
Articolo 10 (Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)
1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare. Nell’istanza, l’aspirante che intende partecipare alle procedure relative alle classi di concorso accorpate con D.M. 255 del 2023 dovrà esprimere, per ciascun grado di istruzione, i codici alfanumerici previsti nella tabella di corrispondenza costituente l’allegato 1-bis e indicati nella colonna “Nuovi codici”.
2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
3.
I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma 111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda. La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base delle classi di concorso o delle tipologie di posto richieste nell’istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.
Presentazione domanda Portale inPA
SCADENZA 29 Ottobre 2025 ore 23:59
ALLEGATI Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205
PAGO IN RETE