E' stata pubblicata in data odierna l'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 "Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"
Gli aspiranti potranno chiedere l'inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Ogni docente potrà iscriversi nelle GPS per una sola provincia ma per più insegnamenti.
SCADENZA ore 23.59 del 16 marzo 2026
SCADENZA per le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo (abilitazione o specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026) potranno essere presentate tramite “istanze online” a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2026 e fino alle 23.59 del 2 luglio 2026
Articolo 3 (Graduatorie provinciali per le supplenze)
(...)
3. Ai fini del rinnovo e dell’aggiornamento delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti docenti attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 7. I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 8, lettera b), e all’articolo 7, comma 4, lettera e), punto i). Pertanto, le graduatorie saranno aggiornate sulla base delle istanze di nuovo inserimento, aggiornamento e/o trasferimento o permanenza presentate. Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Gli aspiranti che, già inseriti nel biennio precedente, non abbiano presentato domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza e altresì non prendano parte alla procedura informatizzata finalizzata al conseguimento delle supplenze, di cui all’articolo 12, comma 3, per l’anno scolastico 2026/2027, sono esclusi dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per l’intero periodo di vigenza delle stesse. Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l’intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all’atto della presentazione dell’istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell’avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell’interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo le medesime tempistiche previste all’articolo 7, comma 4, lettera e), punto i), per le dichiarazioni di avvenuto conseguimento dei titoli di abilitazione e specializzazione. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di chiusura dell’istanza di cui all’articolo 7, comma 3.
4. (...)
5. In occasione del rinnovo delle graduatorie, agli aspiranti docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per l’antecedente periodo di vigenza il punteggio assegnato per il biennio 2024/2025-2025/2026, in relazione ai titoli presentati e alle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti, è rideterminato sulla base delle nuove tabelle di valutazione In caso di domanda di aggiornamento, al punteggio rideterminato ai sensi del periodo precedente si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 24 giugno 2024 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2024/2025-2025/2026 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data. A seguito della cessazione dell’efficacia degli elenchi aggiuntivi, costituiti con decreto ministeriale n. 26 del 19 febbraio 2025, all’atto dell’aggiornamento delle GPS i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.
6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria e ai posti di educazione motoria nella scuola primaria sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia relativa ai posti comuni è costituita dagli studenti che, nell’anno accademico di aggiornamento delle graduatorie, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza; la seconda fascia relativa ai posti di educazione motoria nella scuola primaria è costituita dai soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009;
7. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia di ordinamento delle classi di concorso.
8. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione dell’istanza per l’inclusione nelle GPS abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della Legge 124/1999 e che siano in possesso:
i. per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di studio abilitante;
ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
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Articolo 7 (Istanza di partecipazione)
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3. I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 (giorno di pubblicazione della presente ordinanza sul Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it) e fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2026. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.
4. Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: a) il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 6; b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli; c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura; d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, nonché l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati; e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
i. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026. Analogamente, possono essere inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico, coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 30 giugno 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate tramite “istanze online” a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2026 e fino alle 23.59 del 2 luglio 2026. Il mancato conseguimento del titolo o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento con le modalità e le tempistiche sopra indicate comporta l’esclusione dalla prima fascia, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.
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8. L’aspirante che non è in possesso dello specifico titolo di accesso richiesto è escluso dalle relative graduatorie.
9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.
10. (...)
11. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera e), punto i).
12. Gli aspiranti docenti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a:
a) titoli di studio, abilitazioni e specializzazioni conseguiti all’estero, qualora ancora non riconosciuti. Nelle more della procedura di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, gli aspiranti sono tenuti a produrre ed allegare una traduzione del titolo interessato, secondo le modalità specificate di seguito. Analogamente, ai fini del riconoscimento della premialità di cui al punto A.2 degli allegati A/1, A/3, A/5 e A/7, dovrà essere prodotto un documento rilasciato dall’Università presso la quale sia stato svolto il percorso, corredato da traduzione secondo le modalità specificate di seguito. Dalla traduzione stessa dovrà essere inequivocabilmente accertabile, in conformità alla disposizione da ultimo citata, la natura selettiva dell’accesso al percorso svolto, la durata almeno annuale, la sussistenza del numero programmato e l’obbligo di frequenza. La traduzione dovrà essere in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale o con asseverazione presso un Ufficio giudiziario italiano;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
c) servizi di insegnamento prestati in altri Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi esteri.
GRADUATORIE PROVINCIALI E D'ISTITUTO PER LE SUPPLENZE 2026-2028
Portale Unico del reclutamento
DOCUMENTI E NORMATIVA COMPLETA
m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000027.16-02-2026.pdf - 0 KB
A_2_Titoli_valutabili_infanzia_e_primaria_II_fascia_per firma-signed.pdf - 0 KB
A_3_titoli_secondaria_di_I_e_II_grado_I_fascia_per firma-signed.pdf - 0 KB
A_4_titoli_secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia_per firma-signed.pdf - 0 KB
Allegato C 1_Genere_Inf e prim_OM GPS 2026_2028-signed.pdf - 0 KB
Allegato D_Om GPS 2026_28.pdf - 0 KB
